DECRETO 23 giugno 2022 .
Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.

Pubblicato in Gazzetta il 6 agosto 2022 entra in vigore 120 giorni dopo la pubblicazione.

Tra le novità più rilevanti si segnalano:

  • l’inserimento del paragrafo 4. “Verifica dei criteri ambientali e mezzi di prova”. Il nuovo CAM-Edilizia descrive le informazioni, i metodi e la documentazione necessaria per accertare la conformità dei prodotti. Aggiunge inoltre diverse opzioni per dimostrare il valore percentuale del contenuto di materia riciclata/recuperata/di sottoprodotti, introducendo nuove tipologie di certificazioni accettate e riconosciute;
  • l’introduzione tra i criteri premianti per l’affidamento dei lavori del capitolo “Capacità tecnica dei posatori”, che prevede un punteggio premiante all’impresa di costruzioni che si avvale di posatori qualificati, esperti nella posa dei materiali da installare. 

Leggi il testo del decreto

Le nuove previsioni che diverranno obbligatorie a inizio dicembre 2022, contengono diverse novità rilevanti.

Tra queste senz’altro è di rilievo un cambio di approccio per il CAM edilizia, che prevede in capo al progettista la realizzazione di una relazione CAM dove descrivere le modalità con sui si è dato seguito alle previsioni del DM e, ove fosse il caso, le ragioni per cui si è deciso di non utilizzare alcuni dei CAM. Sono inoltre rimodulate le previsioni sulle percentuali di materiali riciclati da utilizzare e introdotti criteri premianti per la progettazione in BIM, la valutazione dei rischi non finanziari (ESG), il Life Cycle Assessment (LCA ) e il Life Cycle Cost (LCC).

Nelle specifiche tecniche obbligatorie, si segnala una nuova riorganizzazione dei criteri in sezioni dedicate alla scala territoriale-urbana e a quella di edificio, quelle relative ai prodotti da costruzione e al cantiere. Particolare attenzione è stata data anche agli edifici esistenti che ricadono nell’ambito della disciplina del codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché di valore storico-culturale e testimoniale individuati dalla pianificazione urbanistica, prevedendo l’applicazione dei criteri purché compatibili e a precise condizioni.

si legge: <<Il progetto di interventi di nuova costruzione garantisce la conservazione degli habitat presenti nell’area di intervento quali ad esempio torrenti e fossi, anche se non contenuti negli elenchi provinciali, e la relativa vegetazione ripariale, boschi, arbusteti, cespuglieti e prati in evoluzione, siepi, filari arborei, muri a secco, vegetazione ruderale, impianti arborei artificiali legati all’agroecosistema (noci, pini, tigli, gelso, ecc.), seminativi arborati. Tali habitat devono essere il più possibile interconnessi fisicamente ad habitat esterni all’area di intervento, esistenti o previsti da piani e programmi (reti ecologiche regionali, interregionali, provinciali e locali) e interconnessi
anche fra di loro all’interno dell’area di progetto. Il progetto, inoltre, garantisce il mantenimento dei profili morfologici esistenti, salvo quanto previsto nei piani di difesa del suolo.
>>

L’adozione invece dei criteri premianti, nel contesto generale dei CAM, consente di favorire gli operatori che implementano strategie sempre più allineate con il quadro normativo comunitario e di aumentare l’attrazione di capitali pubblici e privati sulle opere da realizzare.

Tra questi criteri si segnalano particolarmente:

  • nuovi approcci di progettazione e nell’uso dei materiali come l’analisi del ciclo di vita o LCA
  • la valutazione del livello di esposizione ai rischi non finanziari o ESG (ambiente, sociale, governance, sicurezza, e “business ethics”) degli operatori economici (es: imprese di costruzione, fornitori di materiali per edilizia, società di engineering).

Insieme ai nuovi CAM Edilizia sono state inoltre pubblicate anche le nuove disposizioni del CAM Rifiuti (Decreto 23 giugno 2022 n. 255, GURI n. 182 del 5 agosto 2022), che disciplinano tutti gli aspetti che caratterizzano l’affidamento del servizio, la raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, la pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana, la fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani, la fornitura di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale.