I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato.

I CAM sono definiti nell’ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione e sono adottati con Decreto del Ministro dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del mare. L’applicazione dei CAM, sistematica ed omogenea, consente di diffondere le tecnologie ambientali e i prodotti ambientalmente preferibili e produce un effetto leva sul mercato, inducendo gli operatori economici meno virtuosi ad adeguarsi alle nuove richieste della pubblica amministrazione. 

In Italia, l’efficacia dei CAM è stata assicurata grazie all’art. 18 della L. 221/2015 e, successivamente, all’art. 34 recante “Criteri di sostenibilità energetica e ambientale” del D.lgs. 50/2016 “Codice degli appalti” (modificato dal D.lgs 56/2017), che ne hanno reso obbligatoria l’applicazione da parte di tutte le stazioni appaltanti.

Questo obbligo garantisce che la politica nazionale in materia di appalti pubblici verdi sia incisiva non solo nell’obiettivo di ridurre gli impatti ambientali, ma nell’obiettivo di promuovere modelli di produzione e consumo più sostenibili, “circolari “e nel diffondere l’occupazione “verde”. 

Oltre alla valorizzazione della qualità ambientale e al rispetto dei criteri sociali, l’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi risponde anche all’esigenza della Pubblica amministrazione di razionalizzare i propri consumi, riducendone ove possibile la spesa. 

Ad ora sono stati adottati CAM per 18 categorie di forniture ed affidamenti.

Il PAN GPP rinvia ad appositi decreti emanati dal Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, l’individuazione dei CAM per gli acquisti e le forniture relativi a ciascuna delle seguenti “categorie merceologiche”:

– arredi (mobili per ufficio, arredi scolastici, arredi per sale archiviazione e sale lettura)
– edilizia (costruzioni e ristrutturazioni di edifici con particolare attenzione ai materiali da costruzione, costruzione e manutenzione delle strade)
– gestione dei rifiuti urbani e assimilati
– servizi urbani e al territorio (gestione del verde pubblico, arredo urbano)
– servizi energetici (illuminazione, riscaldamento e raffrescamento degli edifici, illuminazione pubblica e segnaletica luminosa)
– elettronica (attrezzature elettriche ed elettroniche d’ufficio e relativi materiali di consumo, apparati di telecomunicazione)
– prodotti tessili e calzature
– cancelleria (carta e materiali di consumo)
– ristorazione (servizio mensa e forniture alimenti)
– servizi di gestione degli edifici (servizi di pulizia e materiali per l’igiene)
– trasporti (mezzi e servizi di trasporto, sistemi di mobilità sostenibile)

La revisione al decreto del 2011 sottopone un nuova guida ed elenco sulla base delle attività, per garantire che queste rispettino in tutti i campi la sostenibilità ambientale.

Matrice revisioni CAM

Rev.DataOggetto
7.003.12.2022Decreto 19 ottobre 2022 / CAM organizzazione e realizzazione di eventi – Criteri ambientali minimi per il servizio di organizzazione e realizzazione di eventi
6.009.08.2022Decreto 23 giugno 2022 / CAM Arredi per interni
Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di fornitura, noleggio ed estensione della vita utile di arredi per interni. (GU n.184 dell’08.08.2022). Entrata in vigore: 06.12.2022 Nota sui CAM Serramenti (19) DM 25 luglio 2011 sostituiti dai CAM Edilizia DM 11 gennaio 2017
5.006.08.2022Decreto 23 giugno 2022 / CAM rifiuti
Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana, della fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani, della fornitura di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale.
Decreto 23 giugno 2022 / CAM edilizia
Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.
4.002.10.2021Decreto 24 settembre 2021 
Modifica del DM 29 Gennaio 2021, recante «Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti».
3.014.07.2021Decreto 30 giugno 2021 
Adozione dei criteri ambientali minimi per forniture e noleggio di prodotti tessili, ivi inclusi mascherine filtranti, dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale nonche’ servizio integrato di ritiro, restyling e finissaggio dei prodotti tessili. 
2.002.07.2021Decreto 17 giugno 2021 
CAM per l’acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada. 
1.002.02.021DM 29 Gennaio 2021 
CAM affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti
0.001.2021

Per quanto riguarda l’edilizia, in particolare, il DM del Ministero della Transizione ecologica (oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) 23 giugno 2022 recante “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi” sostituisce il precedente decreto dell’11 ottobre 2017 “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”.

L’ambito di applicazione del provvedimento riguarda tutti gli interventi edilizi di lavori disciplinati dall’art. 3 dlgs 50/2016:

  • attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere (comma nn);
  • manutenzione ordinaria (comma oo-quater);
  • manutenzione straordinaria (comma oo-quinquies).

I nuovi criteri ambientali minimi 2022, inoltre, sono applicabili anche agli edifici ricadenti nella disciplina del codice dei bene culturali e del paesaggio e sono entrati in vigore il 4 dicembre 2022.

I CAM sono strutturati in 3 “macro-categorie”, a seconda della fase di affidamento:

  1. criteri per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi – selezione dei candidati, clausole contrattuali, specifiche tecniche, criteri premianti;
  2. criteri per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi – clausole contrattuali, criteri premianti;
  3. criteri per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi – specifiche tecniche progettuali, clausole contrattuali (per l’affidamento di lavori), criteri premianti.

Si precisa che, secondo l’articolo 34 del codice dei contratti pubblici, le specifiche tecniche e le clausole contrattuali devono essere inserite nella documentazione progettuale e di gara, e pertanto sono obbligatorie.

Le clausole contrattuali fungono da garanzia per il rispetto dei criteri ambientali. L’aggiudicatario, difatti, deve elaborare una relazione (relazione CAM) attestante il soddisfacimento delle indicazioni riportate nei singoli criteri, contenente:

  • le scelte progettuali;
  • gli elaborati progettuali nei quali si evince il soddisfacimento dei CAM;
  • i requisiti di materiali e prodotti da costruzione, in conformità alle indicazioni delle specifiche tecniche;
  • i mezzi di prova impiegati.

Le specifiche tecniche investono diversi contesti del processo edilizio ed indicano la modalità concreta di adempimento alle prescrizioni ambientali; in particolare, riguardano:

  • il livello territoriale-urbanistico – con lo scopo di garantire un livello minimo di qualità ambientale urbana riducendo la pressione ambientale degli interventi sul paesaggio, sulla morfologia, sugli ecosistemi e sul microclima urbano;
  • gli edifici –  tra i molteplici obiettivi la riduzione dei consumi energetici, l’archiviazione della documentazione tecnica riguardante l’edificio nella sua rappresentazione BIM, il piano di disassemblaggio e demolizione selettiva;
  • prodotti da costruzione – si riportano i contenuti minimi percentuali di materia recuperata, riciclata, sottoprodotti, per i singoli prodotti da costruzione (calcestruzzo, acciaio, laterizi, prodotti legnosi, isolanti termici e acustici, tramezzature, pavimentazioni, serramenti, tubazioni, pitture e vernici).

Inoltre, le specifiche tecniche progettuali degli edifici, pongono un’attenzione particolare alla fase di gestione e al relativo piano di manutenzione.

Al riguardo, i nuovi criteri prevedono la verifica dei livelli prestazionali (qualitativi e quantitativi) in riferimento alle prestazioni ambientali (per esempio la verifica della prestazione tecnica relativa all’isolamento o all’impermeabilizzazione).