Il 14 maggio 2020 il Presidente del Consiglio ha annunciato il varo del DECRETO RILANCIO, che contiene al suo interno importanti novità. Con il decreto rilancio per gestire il post emergenza COVID 19 il governo mette in campo il nuovo super ecobonus e sismabonus, con un recupero fiscale addirittura del 110%.

Il DL 34/2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio 2020.

In attesa delle disposizioni attuative di dettaglio, ecco i punti salienti. Attenzione: per essere operativo, il provvedimento necessita di decreto attuativo da emanare entro 30 giorni della conversione in legge del decreto Rilancio.
E’ possibile scaricare una sintesi della misura (dal sito ecoprogetto) aggiornata al 23 maggio 2020  a questa pagina. Il superecobonus si applica per spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, e la detrazione sarà in 5 anni.

Sono detraibili alcuni interventi specifici (interventi primari):

  • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali sull’involucro dell’edificio che interessano l’involucro stesso per oltre il 25% della superficie disperdente lorda
  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore o ibridi, o microcogenerazione
  • interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione

A questi interventi primari si possono aggiungere, con la stessa aliquota del 110% tutti gli altri interventi di efficientamento energetico già agevolati dall’ecobonus, nei limiti di spesa già vigenti per ciascun intervento e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi primari. Inoltre si aggiungono come interventi collegati gli impianti fotovoltaici, i sistemi relativi di accumulo, le ricariche dei veicoli elettrici.

Chi potrà beneficiare del SUPERECOBONUS?
Il superecobonus 110% si applica agli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche , dagli Istituti autonomi case popolari (IACP), dalle cooperative di abitazione : quindi solo ad interventi eseguiti dalle persone fisiche e non per le seconde case ( a meno che facciano parte di interventi condominiali)

Quali prestazioni devono raggiungere gli interventi?
Il superecobonus al 110% sarà concesso a condizione che i lavori migliorino la prestazione dell’edificio di almeno due classi energetiche, oppure, se non possibile, che conseguano la classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’Attestato di Prestazione Energetica (APE). Sarà necessario l’emanazione di specifici decreti attuativi per definire in maniera dettagliata le prescrizioni tecniche richieste, e per definire le modalità di invio delle pratiche.

In alternativa alla detrazione fiscale  il contribuente potrà optare per la cessione del credito alle banche o agli altri intermediari finanziari e per lo sconto in fattura, cedendo il credito all’ impresa. Per la cessione del credito e lo sconto in fattura sarà necessario attendere altre specifiche da parte dell’Agenzia dell’Entrate.

La detrazione quindi ha delle applicazioni differenziate. Per orientarvi nella scelta dell’intervento più adatto affidatevi a professionisti qualificati, che vi possano seguire in tutta le fasi.

Il Superbonus 110% (Ecobonus e Sismabonus) si può fruire ‘normalmente’ oppure, per le spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, il contribuente in alternativa potrà optare per:

  • lo sconto in fattura, cioè un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino ad un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi il potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile successivamente ad altri soggetti, comprese banche e altri intermediari finanziari;
  • la cessione del credito, cioè la trasformazione del corrispondente importo in credito di imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese banche e altri intermediari finanziari;
  • la cessione del credito d’imposta in una misura ridotta al 90% ad un’impresa di assicurazione, con contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi.

La novità importante è quella data dall’art.121, che oltre ai lavori agevolati dal nuovo superbonus 110%, consente di scegliere una delle due opzioni di cui sopra (cioè sconto in fattura o cessione del credito) anche in alternativa al bonus ristrutturazioni e al bonus facciate.

Per guardare il Decreto pubblicato in gazzetta clicca qui

Articolo estratto dal sito ecoprogetto.com