Sul Suppl. Ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n.42 del 20 febbraio 2018, è stato pubblicato l’atteso decreto 17 gennaio 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di concerto con il ministro dell’Interno e con il capo dipartimento della Protezione civile) recante “Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni».

Il provvedimento approva il testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni (NTC), di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ed al decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, allegato al decreto.

Le nuove norme, che sostituiscono quelle approvate con il decreto ministeriale 14 gennaio 2008, entrano in vigore il 22 marzo 2018, cioè trenta giorni dopo la pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Per tutte le opere autorizzate entro il 18 marzo 2018 saranno applicate e disposte regole transitorie:

Nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo Codice dei contratti), per le opere pubbliche o di pubblica utilità in corso di esecuzione, per i contratti pubblici di lavori già affidati, nonché per i progetti definitivi o esecutivi già affidati prima della data di entrata in vigore delle nuove norme tecniche per le costruzioni, si possono continuare ad applicare le previgenti norme tecniche per le costruzioni fino all’ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi.

Con riferimento alla seconda e alla terza fattispecie del precedente periodo, detta facoltà é esercitabile solo nel caso in cui la consegna dei lavori avvenga entro cinque anni dalla data di entrata in vigore delle aggiornate norme tecniche per le costruzioni. Con riferimento alla terza fattispecie di cui sopra, detta facoltà é esercitabile solo nel caso di progetti redatti secondo le norme tecniche di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008.

Per le opere private le cui opere strutturali siano in corso di esecuzione o per le quali sia già stato depositato il progetto esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni, presso i competenti uffici prima della data di entrata in vigore delle Norme tecniche per le costruzioni aggiornate, si possono continuare ad applicare le previgenti Norme tecniche per le costruzioni fino all’ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi.

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