Quando si installano impianti da fonti rinnovabili obbligatori, il beneficio è ammissibile solo per una parte della spesa.

04/04/2019 – In caso di ‘ristrutturazione profonda’ di un immobile non tutti gli interventi generalmente agevolati dall’ecobonus, godono della piena detraibilità.

Ad evidenziarlo l’Enea in una Faq in cui un contribuente chiedeva se, nel caso di ristrutturazione radicale di un immobile, fosse possibile beneficiare dell’ecobonus per un nuovo impianto termico a pompa di calore e per pannelli solari termici.

Ristrutturazioni profonde ed ecobonus

L’Enea ricorda che l’allegato 3 del DLgs 28/2011 recita: “Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria” e di varie percentuali “della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento”.

Inoltre, il comma 4 dell’art. 11 dello stesso decreto aggiunge: “Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui all’allegato 3 del presente decreto accedono agli incentivi statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili, limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi”.

L’Enea, quindi, ritiene possa essere ammissibile al beneficio fiscale del 65% unicamente la parte di spesa sostenuta per l’impianto che produce la quota di energia termica eccedente il vincolo cogente sopra identificato.

Ristrutturazioni rilevanti, quali sono?

L’Enea ricorda anche cosa intende la normativa per “ristrutturazioni rilevanti”; cioè si intendono gli edifici demoliti e ricostruiti e quelli con superficie utile di almeno 1000 mq ristrutturati integralmente.

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