Due strumenti a ‘misura’ utili per la riqualificazione dei fabbricati italiani.

Ecobonus e Sismabonus al 110%, la proposta del Governo Per rilanciare l’edilizia nella fase 2, il Governo pensa a rafforzare ecobonus e sismabonus: percentuale di detrazione al 110% dal 1° luglio 2020, scadenza degli incentivi allungata fino al 2021, riduzione da 10 a 5 anni del tempo di recupero della detrazione e altre misure per favorire il ricorso ai lavori di riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici, come il potenziamento dello sconto in fattura e la cessione del credito alle banche.

Nel perimetro dei superbonus entreranno gli interventi strutturali e quelli più incisivi dal punto di vista dell’efficientamento energetico, ma anche quelli minori se realizzati contestualmente, come i lavori incentivati dal bonus facciate, l’installazione del fotovoltaico e la sostituzione di finestre. Potrebbero inoltre essere agevolate le polizze anticalamità stipulate in concomitanza ad un intervento di adeguamento o miglioramento antisismico che usufruisce del sismabonus.

Come riuscire ad applicare le misure?

Si ricorda che per poter usufruire del superbonus, gli interventi di risparmio energetico devono assicurare all’edificio il miglioramento di due classi energetiche, rispetto a quella preesistente. Da qui, il tecnico abilitato che segue i lavori, deve redigere due attestati di prestazione energetica. Uno prima dell’inizio dei lavori, l’altro alla conclusione.

Superbonus 110%: interventi trainanti e interventi trainati

Il D.L. 34/2020, c.d decreto Rilancio, con l’art.119, ha introdotto una detrazione rafforzata del 110% per gli interventi di risparmio energetico e riduzione del rischio sismico.
L’Agenzia delle entrate con la circolare n°24/e 2020 distingue tra interventi trainanti e interventi trainati.
I primi sono agevolati con il 110% indipendentemente dall’esecuzione di ulteriori interventi. Al contrario, quelli c.d trainati, per essere agevolati devono essere eseguiti insieme ad almeno di quelli trainanti.
Nello specifico, gli interventi devono essere effettuai sugli immobili destinati ad abitazione. Le spese devono essere sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.
Gli interventi trainanti sono:

  • interventi di isolamento termico sugli involucri degli edifici;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
  • interventi antisismici.

Il super bonus al 110% spetta anche per altri interventi, se eseguiti insieme ad almeno uno di quelli sopra elencati. Sono considerati trainati i seguenti interventi:

  • gli interventi di efficentamento energetico;
  • l’installazione di impianti solari fotovoltaici;
  • l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

Superbonus 110 interventi iniziati prima del 1° luglio

Ai fini del 110%, non rileva la data di esecuzione dei lavori ma quella di sostenimento delle spese ad essi collegati.
Dunque, la norma, in sostanza, non fa riferimento alla data di inizio dei lavori ma pone soltanto la condizione che la detrazione si applica alle spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021.
Ad esempio, con lavori iniziati a giugno ma pagati a luglio 2020, non vi è alcun ostacolo al 110%. Naturalmente nel rispetto delle ulteriori condizioni previste dalla normativa.

Superbonus 110% condomini

Già da prima dell’introduzione del superbonus 110%, per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, spetta una detrazione fino all’85% delle spese sostenute.
Stiamo parlando del c.d superbonus condomini, previsto all’art.14 del D.L. 63/2013, comma 2-quater.1. Può essere considerato quale intervento trainato ai fini del 110%?
Secondo l’Enea, l’intervento di efficienza energetica indicato nel citato comma 2. quater dell’articolo 14 interessa più del 25 % della superficie disperdente lorda delle parti comuni di un edificio condominiale ed ha pertanto, le caratteristiche dell’intervento trainante previsto dal comma 1 dell’art. 119. Anche gli interventi antisismici sono compresi ai sensi del comma 4 dell’art. 119 del “decreto rilancio” tra gli interventi trainanti.
Dunque, il superbonus condomini non è considerabile quale intervento trainato.

Esecuzione di più interventi trainanti

È possibile effettuare più intervento trainanti contemporaneamente? Ad esempio oltre all’intervento di cappotto termico è possibile seguire interventi di riduzione del rischio sismico? La risposta è affermativa. Difatti, come chiarito nella circolare dell’Agenzia delle entrate 8 agosto 2020, n. 24/E (cfr. paragrafo 4):
Nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa detraibile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.”

Requisito di preesistenza di un precedente impianto di riscaldamento

Per richiedere il superbonus 110% ma anche l’ecobonus ordinario, l’edificio oggetto di lavori deve essere già dotato di un impianto di riscaldamento funzionante negli ambienti in cui si realizza l’intervento agevolabile. Questa condizione è richiesta:

  • per tutte le tipologie di interventi agevolabili;
    ad eccezione dell’installazione dei collettori solari per produzione di acqua calda e dei generatori alimentati a biomassa e delle schermature solari.

Ad ogni modo, l’Enea ribadisce che il D.lgs. 48/2020 ha modificato l’art. 2, comma 1, lettera l- tricies del D.lgs. 192/05 che, attualmente, definisce impianto termico:

impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”.

Ai fini della verifica della condizione richiesta per l’ecobonus e il Superbonus, l’impianto di climatizzazione invernale deve essere fisso. Può essere alimentato con qualsiasi vettore energetico e non ha limiti sulla potenza minima inferiore.

Ai medesimi fini, inoltre, l’impianto deve essere funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria.

APE ante e post intervento

Il 110% spetta se i lavori effettuati consentono il miglioramento di due classi energetiche dell’edificio ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. Il salto di classe energetica è provato dalla redazione degli attestati di prestazione energetica (APE) ante e post operam.
Il direttore dei lavori e il progettista, possono firmare gli APE utilizzati solo ai fini delle detrazioni fiscali del 110% che non necessitano di deposito nel catasto degli impianti termici.

Con quale criterio devono essere determinate le classi energetiche?

Il criterio di classificazione energetica da usare è quello previsto dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, 26 giugno 2015, o il criterio previsto dalla corrispondente norma regionale a condizione che le regioni dichiarino che si ottengano le stesse classificazioni energetiche.

A questo link potete scaricare le Faq Enea condivise dal Ministero dello Sviluppo Economico e dall’Agenzia delle Entrate.

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